Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I soggetti pubblici beneficiari dei trasferimenti eseguiti, ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, sono autorizzati ad utilizzare le risorse incassate e rimaste disponibili all'esito della rendicontazione effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225, per le medesime finalità di assistenza ed emergenza nascenti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. Resta fermo che la relativa rendicontazione deve essere resa ai sensi del richiamato articolo 5, comma 5-bis, della legge 1992, n. 225.