Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).
1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.».
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Nuove disposizioni in materia di Uffici speciali per la ricostruzione).
1. Al quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativo al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente ed assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo.».