stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.27. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
15.27.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non comporta il pagamento di interessi.

ident. 15.3.15.6.