Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni per il sostegno alle imprese e ai professionisti).
1. Nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, alle imprese o ai professionisti che hanno subito danni a causa dei predetti eventi sono concessi finanziamenti agevolati a tasso zero ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per l'acquisto o l'acquisizione in locazione di macchinari, o di strumenti, nonché software, finalizzati alla gestione delle attività lavorative. Il finanziamento è erogato sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2017, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.