Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la concessione di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entità, fino a 10.000 euro, subiti dalle unità immobiliari a condizione che ne consenta l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti.».