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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.014. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
15.014.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Contributo in conto capitale in proporzione alla perdita di fatturato).

  1. All'articolo 20, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle micro, piccole e medie imprese del turismo, artigianato, commercio e servizi che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della perdita di fatturato. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nei succitati allegati 1 e 2, il contributo può essere esteso anche alle attività – ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma rilevanti perdite di fatturato. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter. Una quota pari a complessivi 50 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.»

ident. 15.09.15.021.