stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.010. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
15.010.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle imprese localizzate in zone ad alta sismicità per incrementare i livelli di copertura assicurativa).

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis – Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, è concessa, nella forma di contributo in conto capitale, un'agevolazione alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione dell'impresa nel territorio dei comuni elencati negli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge. Alla concessione dell'agevolazione di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto e sulla base di criteri, condizioni e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
  2-ter – Una quota pari a complessivi 5 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 2-bis del presente articolo.».

ident. 15.08.15.017.