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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
12.03.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni contributive).

  1. Ai datori di lavoro operanti nei territori colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, che abbiano subito una riduzione del proprio volume d'affari commisurata alla differenza tra il fatturato, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA, che venga realizzato nel corso del 2017 e la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti, escludendo il migliore e il peggiore risultato, è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua. L'agevolazione è comunque subordinata al mantenimento dei livelli occupazionali, inteso quale media dei lavoratori impiegati negli ultimi dodici mesi, preesistenti alla data del sisma.».

ident. 12.07.12.02.