stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.66. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
11.66.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per l'esercizio 2017 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o settembre 2016, e successivamente con la citata legge n.229 del 2016. L'autorizzazione all'accertamento convenzionale si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, al fine di evitare aumenti incontrollati delle tariffe del tributo, nella redazione del Piano finanziario è consentito l'inserimento di una quota convenzionale di entrata per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI. Gli stessi comuni sono altresì autorizzati ad accertare in maniera convenzionale le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017.