Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 47, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2 seguente:
«2-bis. Le disposizioni previste nei commi precedenti si applicano anche per le imprese ubicate negli altri Comuni delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto, che abbiano subito a seguito del sisma una riduzione delle attività.».