stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 4286

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/03/2017  [ apri ]
10.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Istituzione di un Fondo speciale a copertura del minor gettito da entrate tributarie per i Comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017, il Fondo speciale a copertura del minor gettito da entrate tributarie per i Comuni colpiti dagli eventi sismici.
  2. Il Fondo ha una dotazione di 18 milioni di euro.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare il funzionamento del Fondo e a stabilire le modalità per l'accesso.
  4. L'indennizzo è corrisposto ai comuni richiedenti in misura proporzionale all'ammontare del minor gettito fino a concorrenza dell'ammontare del fondo.
  5. Hanno diritto di accesso al Fondo i comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fissati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.