stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
4.2.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa a favore di una società veicolo partecipata dalla banca con una quota di almeno il 48 per cento del capitale azionario al verificarsi dei seguenti presupposti:
   a) alla società veicolo deve essere ceduto l'intero pacchetto di crediti in sofferenza esistente in bilancio della banca al 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) il prezzo di cessione deve essere validato da Banca Italia e non può comunque essere superiore al 70 per cento del valore medio ponderato di recupero in 5 anni per tale tipologia di credito;
   c) l'importo massimo di emissione e consistenza di obbligazioni con garanzia pubblica da parte delle società veicolo di cui al presente comma deve costantemente non superare il 50 per cento del proprio patrimonio netto;
   d) la società veicolo non può avere debiti superiori al 75 per cento del proprio patrimonio netto in bilancio fintanto che le garanzie pubbliche sulle proprie obbligazioni non si siano estinte;
   e) la banca può cedere quote azionarie della società veicolo solo attraverso collocamento e quotazione in un mercato regolamentato favorendo l'azionariato diffuso;
   f) la banca contestualmente alla cessione dei crediti può conferire alla società veicolo quote DTA iscritte nel proprio bilancio.