Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
Art. 26-quater.
1. In applicazione dell'articolo 47, primo comma, della Costituzione gli interventi per la tutela del risparmio disposti con il presente Decreto sono uniformemente estesi, a valere sul Fondo di cui all'articolo 24, a tutti i casi di crisi bancaria previsti dall'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.