Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
Art. 26-quater. (Tassi di interesse).
1. Al fine di contenere l'insolvenza dei debitori degli istituti di credito, il comma 4 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, è sostituito dal seguente: «1. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accordati alle imprese;
b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento.
2. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.»