Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
Art. 26-quater.
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1983, n. 385).
L'articolo 137 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
Art. 137 – (Mendacio e falso interno). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione da uno fino a 5 anni e con la multa da euro 10.000 fino a euro 50.000. Le medesime sanzioni si applicano nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, nei confronti di chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, si applicano le medesime pene di cui al comma 1.