Apportare le seguenti modifiche:
al comma 1 inserire in fine le seguenti parole: ed ogni altro avente diritto a norma di legge;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
b) alla lettera f), le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale con la Banca in liquidazione;» sono soppresse.
Conseguentemente dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
Art. 9-bis.
(Emissione di strumenti finanziari warrant).
1. La Nuova Banca emette strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a-bis).
2. Gli strumenti finanziari warrant di cui al comma 1 hanno un valore nominale pari al valore delle azioni alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione e sono privi di diritti di voto.
3. L'emissione degli strumenti finanziari warrant per gli investitori azionisti è a titolo gratuito.