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Legislatura XVII

Proposta emendativa 24-bis.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
24-bis.02.

  Dopo l'articolo 24-bis aggiungere il seguente:
  Art. 24-ter (Modifiche al Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale). – 1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:
  «Art. 137-bis (Delitto bancario patrimoniale). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo comporta per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.»