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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23-bis.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
23-bis.01.

  Dopo l'articolo 23-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 23-ter. (Disposizioni in materia di trasparenza degli istituti bancari). – 1. Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, in un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancali e finanziari che operano sul territorio nazionale.
  2. La sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:
   a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
   b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
   c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
   d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
   e) il livello di solidità di ciascun istituto, secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10;
   f) la sottoposizione a interventi di risoluzione previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 o a intervento statale di cui ai Capi I e II del presente decreto.

  3. Ai fini della compilazione dei dati di cui al comma precedente:
   a) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   b) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   c) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione.

  4. Sulla medesima sezione è pubblicato, altresì, l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti da ciascun istituto bancario e finanziario in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10.
  5. La Banca d'Italia, di concerto con la CONSOB, detta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative del presente articolo.