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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
22.2.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 18, sono altresì inefficaci le pattuizioni contenute in accordi di qualsiasi tipo stipulati dall'emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato con componenti del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'emittente, di una componente del gruppo bancario o di una società da esso controllata, che prevedono, in caso di cessazione della carica o del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, l'assegnazione o il pagamento di compensi, in denaro o in natura, diversi da quelli previsti dalla legge.