Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, le remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sono autorizzate dalla Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti i criteri e i limiti ai quali devono conformarsi le remunerazioni, nel rispetto dei seguenti principi:
a) previsione di limiti alla remunerazione complessiva in linea con le condizioni del mercato e compatibili con la situazione economica e finanziaria dell'ente;
b) divieto di attribuzione o pagamento, nel corso del rapporto o in occasione della cessazione dalla carica o dal rapporto di lavoro, di qualsiasi remunerazione, incentivo o compenso variabile, in denaro o in natura, in misura superiore a un terzo della remunerazione complessiva;
c) previsione che qualsiasi remunerazione variabile di cui alla lettera b) sia direttamente correlata ai risultati di gestione in un periodo non inferiore a tre anni successivo all'intervento dello Stato;
d) divieto di pagamento di qualsiasi remunerazione o compenso di cui alla lettera c) prima dell'integrale recupero da parte dello Stato del valore dell'intervento effettuato ai sensi del presente Capo.
Qualsiasi pattuizione contraria è nulla.