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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.8.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
20.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in caso di assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, le remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sono autorizzate dalla Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti i criteri e i limiti ai quali devono conformarsi le remunerazioni, nel rispetto dei seguenti principi:
   a) previsione di limiti alla remunerazione complessiva in linea con le condizioni del mercato e compatibili con la situazione economica e finanziaria dell'ente;
   b) divieto di attribuzione o pagamento, nel corso del rapporto o in occasione della cessazione dalla carica o dal rapporto di lavoro, di qualsiasi remunerazione, incentivo o compenso variabile, in denaro o in natura, in misura superiore a un terzo della remunerazione complessiva;
   c) previsione che qualsiasi remunerazione variabile di cui alla lettera b) sia direttamente correlata ai risultati di gestione in un periodo non inferiore a tre anni successivo all'intervento dello Stato;
   d) divieto di pagamento di qualsiasi remunerazione o compenso di cui alla lettera c) prima dell'integrale recupero da parte dello Stato del valore dell'intervento effettuato ai sensi del presente Capo.

  Qualsiasi pattuizione contraria è nulla.