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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
19.7.

  Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) le risorse derivanti dal minor costo sostenuto dal Ministero ottenuto dalla differenza tra il valore nominale degli strumenti finanziari subordinati di cui alla transazione relativa al comma 2, lettera c), ed il costo effettivo per lo Stato, sono destinate al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fondo potranno avere accesso entro li 31 dicembre 2017 gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 1o gennaio 2016 e che siano stati oggetto di conversione, riduzione o azzeramento, in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1o gennaio 2016 ed emessi da istituti bancari italiani. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al fondo l'acquisto degli strumenti finanziari con l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione, riduzione, azzeramento, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Gli investitori che abbiano usufruito del precedente fondo di solidarietà di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, riceveranno automaticamente la differenza tra la somma forfettaria ricevuta ed il presente calcolo. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato.