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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
19.6.

  Al comma 2, dopo la lettera e) inserire le seguenti:
   e-bis) il Ministero può procedere all'attuazione delle misure transattive di cui al presente comma solo al fine del ristoro di tutti gli investitori persone fisiche, imprenditore individuale anche agricolo o coltivatore diretto o il suo successore mortis causa, che non siano controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 5, commi 2-quinquies e 2-sexies del decreto legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, attraverso il riacquisto degli strumenti finanziari subordinati che siano stati oggetto di conversione, riduzione o azzeramento, in seguito all'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, acquistati o ricevuti a qualsiasi titolo o rivenienti da separazioni o da donazioni, prima del 1o gennaio 2016 ed emessi da istituti bancari italiani;
   e-ter) il ristoro di cui alla lettera precedente è effettuato tramite erogazione di titoli di Stato di durata compatibile con quella dei titoli di cui alla lettera precedente, acquistati dal fondo di Risoluzione di cui all'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 per valore pari al prezzo di acquisto pagato dal possessore o dal dante causa dei titoli di cui al comma precedente dedotto il valore delle cedole percepite.