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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
19.2.

  Al comma 2, sostituire le lettere da a) a e) con le seguenti:
   a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16 novembre 2015 da qualunque controparte;
   b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo;
   c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina. Tali obbligazioni hanno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;
   d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è calcolato e corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti attraverso l'offerta di scambio;
   e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma;
   f) attraverso il minor costo ottenuto tra valore nominale azioni ricevute attraverso la transazione relativa alla lettera c), e costo effettivo per lo stato, si costituisce un fondo di solidarietà con una dotazione finanziaria minima garantita di euro 200 milioni. Il Fondo è gestito dal Fondo Interbancario di tutela dei depositi anche tramite remissione di nuove obbligazioni ordinarie con scadenza entro 10 anni. Al Fondo hanno accesso gli investitori che abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati bancari entro la data del 16 novembre 2015 e che siano stati oggetto di riduzione forzosa conseguente alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi 842 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. Per investitori si intende la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa. Gli investitori possessori di tali strumenti finanziari subordinati possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari al corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della riduzione, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina.
  4. Gli investitori che abbiano dell'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ricevono automaticamente la differenza.
  5. Il rimborso forfettario prevede la rinuncia dell'obbligazionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari ridotti.
  5-bis. I diritti legali derivanti dalla commercializzazione degli strumenti subordinati ridotti oggetto di rimborso forfettario vengono trasferiti allo Stato.