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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
19.05.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Equiparazione del trattamento tra investitori).

  1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non accedenti al rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto:
   a) all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del presente decreto. I titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo»;
   b) dopo il comma 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:
   861-bis. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o in ogni caso ad esso non aderenti, la società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo aventi le seguenti caratteristiche:
    ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2: obbligazioni di pari valore nominale con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;
    ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originari;
    ai possessori di azioni: strumenti finanziari warrant il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati presenti nel patrimonio degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
   861-ter. I risparmiatori accedenti al rimborso forfettario dell'80 per cento del controvalore dell'investimento erogato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, al ristoro di cui al comma 861-bis ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.
   861-quater. La società veicolo si impegna a richiedete la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.
   861-quinquies. L'accettazione della proposta di cui al comma 861-bis comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:
    a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858, articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale».