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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Agevolazioni surroga mutui in sofferenza attraverso trasferibilità DTA).

  1. Fino al 31 dicembre 2018 in caso di surroga di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento in seguito ad una transazione tra debitore, istituto bancario surrogante ed istituto bancario surrogato per crediti iscritti a sofferenza, è concessa la facoltà di trasferire dal surrogato al surrogante contestualmente al contratto di finanziamento, DTA per un importo forfetario pari al 30 per cento della svalutazione applicata al credito in sofferenza surrogato, anche non infragruppo in deroga all'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni.