Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per ricorrere agli interventi previsti dagli articoli 1 e 13 del presente decreto-legge, le banche e gli ente-ponte non possono distribuire utili e dividendi per un periodo di cinque anni, devono adottare le iniziative necessarie a fissare un tetto ai compensi di manager e dirigenti dei medesimi istituti, in ogni caso non superiore a quello fissato per gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, e a cancellare la corresponsione di bonus e premi di produzione concessi a qualunque titolo, oltre a prevedere il divieto per gli amministratori che risultano responsabili di condotte illecite o anche solo di pratiche commerciali scorrette di continuare a ricoprire incarichi nei medesimi istituti.