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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
4.1.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è condizionata alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, in deroga alla normativa vigente, dell'elenco dei debitori insolventi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro, delle banche e dei gruppi bancari italiani che richiedono il sostegno, nonché dei consulenti strategici, finanziari e legali operanti nelle medesime banche e dei compensi dagli stessi percepiti. I predetti elenchi devono essere resi pubblici tramite pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.