Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.(Modifiche alla legge 24 marzo 2015, n. 33).
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «entro 18 mesi», sono sostituite con le seguenti: «entro 30 mesi».