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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26-ter.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
26-ter.03.

  Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:

  Art. 26-quater. (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 2018).
  1. Al comma 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, resta salvo, altresì, il diritto degli investitori a promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».
  2. Dopo il comma 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti:
  «861-bis. La società veicolo emette titoli in sostituzione di quelli ridotti, convertiti o azzerati di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.1 titoli emessi sono assistiti da garanzia del Fondo di Risoluzione o dell'autorità pubblica detenenti il capitale sociale della società veicolo. Per i soggetti non rientranti nelle caratteristiche previste dal Fondo di solidarietà di cui al comma 855 o in ogni caso ad esso non aderenti, la società veicolo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, propone, a titolo di risarcimento del danno emergente lo scambio dei titoli in possesso con obbligazioni emesse dalla stessa società veicolo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo aventi le seguenti caratteristiche:
   a) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 2: obbligazioni di pari valore nominale con durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi;
   b) ai possessori di titoli obbligazionari subordinati di livello 1: obbligazioni di valore nominale non inferiore al 60 per cento del valore nominale dei titoli originari;
   c) ai possessori di azioni: strumenti finanziari warrant il cui rendimento finanziario risulti collegato alla gestione dei crediti deteriorati presenti nel patrimonio degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842.
  861-ter. I risparmiatori accedenti al rimborso forfettario dell'80 per cento del controvalore dell'investimento erogato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi potranno discrezionalmente annullare la propria istanza di rimborso ed accedere, volontariamente, al ristoro di cui al comma 861-bis ovvero accedere al rimborso forfettario e richiedere obbligazioni di durata non superiore ad anni 10 e infruttifere di interessi per una quantità pari al 20 per cento del valore nominale del proprio investimento.
  861-quater. La società veicolo si impegna a richiedere la quotazione di detti strumenti entro tre mesi dalla loro emissione.
  861-quinquies. L'accettazione della proposta comporta per i soggetti aderenti la rinuncia:
   a) alla procedura arbitrale come previsto dal comma 858;
   b) a far valere ogni altra pretesa giudiziale.».