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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26-ter.017.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
26-ter.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo 26-ter, inserire il seguente:

  Art. 26-quater. (Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità) – 1. Al fine di prevedere un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della Pubblica Amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, il Governo emana, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro degli Interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
   2) definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;
   3) l'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
   4) definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
   5) prevedere l'obbligo di consultazione, da parte gli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1 ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.
  4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
   1) l'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;
   2) l'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;
   3) l'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.