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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26-ter.014.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
26-ter.014.
inammissibile

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 26-quater. (Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).
  1. L'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
  «Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.».