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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26-ter.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
26-ter.011.

  Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Limite ai compensi dei dirigenti e degli amministratori con deleghe degli istituti di credito che ricorrono al sostegno pubblico).

  1. L'importo del trattamento economico e degli emolumenti annui omnicomprensivi dei dipendenti e degli amministratori con deleghe delle banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
  2. Per gli amministratori con deleghe delle banche di cui al comma precedente, non possono essere previsti bonus, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente dopo la medesima data.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 2, sostituire le parole: può essere subordinata, con le seguenti: è subordinata.