Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:
Art. 26-quater.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3).
1. All'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in fondo, le parole: «entro 18 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi».