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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26-bis.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
26-bis.7.

  All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in fondo, sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi» sono soppresse;
  1-ter. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro la data del 12 giugno 2014», sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183»;
  1-quater. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento».
   Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Misure a favore degli azioni delle banche in liquidazione).

  1. Il Fondo emette a favore degli azionisti delle banche in liquidazione warrant convertibili in azioni delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto per un valore pari al 75 per cento del valore delle azioni possedute nelle banche in liquidazione.
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico degli acquirenti delle nuove banche di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8.».