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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26-bis.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
26-bis.13.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  10-bis. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione esclusi dal fondo di cui ai commi precedenti hanno facoltà, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di accedere alla procedura di arbitrato CONSOB per le controversie finanziarie (ACF) al fine di stabilire il valore economico degli strumenti finanziari da rimborsare ai medesimi investitori.