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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
25.02.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.(Separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari). – 1. L'articolo 10 dei testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.
(Attività bancaria e principio di separazione tra banche commerciali e banche d'affari).

  1. L'esercizio dell'attività bancaria è riservata alle banche ed ha carattere d'impresa.
  2. Al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, le banche di cui al comma 1 si differenziano in:
   a) banche commerciali, che esercitano esclusivamente l'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese e delle comunità;
   b) banche d'affari, che esercitano l'attività di investimento, di negoziazione e di intermediazione nel mercato finanziario, secondo la disciplina propria di ciascuna.

  3. Le attività di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 sono incompatibili. All'atto della costituzione ogni banca deve dichiarare quale dei due tipi di attività intende svolgere, adeguando il proprio statuto.»

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione la Banca d'Italia, con proprio provvedimento, definisce le modalità operative per l'attuazione di quanto stabilito dal precedente comma 1.