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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
23.02.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rimborso degli investitori delle banche sottoposte a risoluzione).

  1. Al fine di equilibrare il trattamento tra gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non accedenti al rimborso forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 e gli investitori che detengono gli strumenti finanziari e i prestiti di cui all'articolo 22 del presente decreto-legge, si intende riaperto il termine per l'accesso diretto al Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come disciplinato dagli articoli 3 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
  2. All'articolo 9, comma 6 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».
  3. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 16 novembre 2015 e che li detenevano alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
   a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro;
   b) ammontare del reddito lordo dell'investitore, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2015, inferiore a 18.000 euro come primo scaglione, a 35.000 euro come secondo scaglione e a 55.000 come terzo scaglione;

  2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di:
   a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
   b) il valore di rimborso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), detenuti alla data della risoluzione delle banche in liquidazione, al netto degli oneri e delle spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

  3. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 100 per cento per il primo scaglione, all'80 per cento per il secondo scaglione, al 75 per cento per il terzo scaglione del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 16 novembre 2015.»