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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
23.01.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Commissione di inchiesta).

  1. In considerazione delle gravi difficoltà patrimoniali che alcuni istituti di credito del sistema bancario italiano stanno attraversando, è istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
   a) verificare la gestione finanziaria della Banca Monte dei Paschi di Siena, che ha richiesto l'intervento dello Stato per la ricapitalizzazione in merito alle attività di speculazione ad alto rischio, intendendo attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che hanno esposto il patrimonio di base al pericolo di default con conseguente necessità di avvio del processo di risoluzione;
   b) accertare altresì le attività della banca di cui alla lettera a) in merito a qualsiasi tipologia di speculazione finanziaria che è stata suscettibile di condizionarne l'andamento del bilancio fino al raggiungimento della situazione patrimoniale che ha reso necessario il processo di risoluzione;
   c) accertare la gravità della responsabilità, colposa o dolosa, dei dirigenti e dei funzionari dell'istituto Monte dei Paschi di Siena in merito alle scelte di indirizzare gli investimenti finanziari in titoli tossici e poco sicuri;
   d) indagare in quale misura simili pratiche di speculazione finanziaria siano in uso anche in altri istituti bancari e quali altre banche del sistema italiano, in base alle rilevazioni della Banca d'Italia, potrebbero subire interventi di ristrutturazione di qualsiasi tipo suscettibili di procurare degli ulteriori danni patrimoniali agli investitori non istituzionali;
   e) accedere ad ogni documentazione e atto, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, relativi ad ogni ispezione operata dalla Banca d'Italia dal 1o gennaio 2005 al 30 novembre 2015 in ogni istituto bancario o finanziario italiano, al fine di verificare l'andamento macroscopico dell'intero sistema bancario del Paese e la relativa adeguatezza della vigilanza istituzionale;
   f) accedere a tutti gli atti e le misure adottate dai commissari, nonché al rendiconto analitico delle singole spese sostenute dai commissari nell'esercizio del loro mandato, ivi comprese le spese inerenti le consulenze assegnate, in tutti gli istituti bancari e finanziari sottoposti a commissariamento e in Banca Monte dei Paschi di Siena, senza possibilità di opposizione alcuna del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto di Stato, posti in essere dal 1° gennaio 2005 al 30 novembre 2015, al fine di verificarne l'idoneità;
   g) verificare che la Banca Monte dei Paschi di Siena abbia rispettato la normativa in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti con i clienti assicurando la piena corrispondenza tra le condizioni pubblicizzate e offerte e quelle effettivamente applicate ai clienti;
   h) accertare che non vi sia stata l'assunzione di comportamenti fraudolenti da parte dei dirigenti, dei funzionari, dei promotori e dei consulenti di cui la banca in oggetto si sia avvalsa nei confronti degli investitori non istituzionali al fine di indurli all'acquisto di titoli non sicuri senza che ne fossero sufficientemente informati;
   i) verificare le attività di monitoraggio della Banca d'Italia nel suo ruolo di analisi microprudenziale sulla banca in oggetto a fine di rintracciare le motivazioni e le eventuali responsabilità di un mancato intervento preventivo che potesse evitare l'intervento statale;
   l) accertare l'attività di monitoraggio della Banca d'Italia sulla trasparenza e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, soprattutto in merito alla tutela dei clienti meno esperti e verificare se questa, in caso di necessità, sia intervenuta con le sanzioni e gli strumenti correttivi adeguati o accertare le responsabilità della stessa, qualora non siano stati messi in atto specifici interventi;

  2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  4. La Commissione è composta di venti senatori e di venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione allegato alla relazione, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, approvata il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008, n. 132.
  5. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.
  6. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  7. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  8. Per l'elezione, rispettivamente, dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voci si procede ai sensi del comma 7.
  9. Le deposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche per le elezioni suppletive.
  10. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
  11. La Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  12. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, salvo quanto disposto dal comma 1, lettere e) e f).
  13. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  14. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
  15. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 13.
  16. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  17. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 16.
  18. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  19. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 16 è stabilito il numero massima di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  20. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  21. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 70.000 euro per l'anno 2016 e di 120.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  22. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.»