Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 18, sono altresì inefficaci le pattuizioni contenute in accordi di qualsiasi tipo stipulati dall'emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato con componenti del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza dell'emittente, di una componente del gruppo bancario o di una società da esso controllata, che prevedono, in caso di cessazione della carica o del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo, l'assegnazione o il pagamento di compensi, in denaro o in natura, diversi da quelli previsti dalla legge.