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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
22.04.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Strumenti finanziari subordinati emessi da banche in risoluzione e da enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. In deroga alle disposizioni del presente Capo, per le finalità di cui all'articolo 13, primo comma, il programma di rafforzamento patrimoniale può essere richiesto, entro il 30 giugno 2017, anche dalle banche in risoluzione e dagli enti-ponte di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dalle società che ne hanno eventualmente ottenuto il controllo, al fine della tutela degli investitori non professionali che alla data del 22 novembre 2015 erano titolari di strumenti finanziari subordinati emessi da Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa.
  2. Resta salva la facoltà per gli interessati di adire in alternativa la procedura del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 2016, n. 119 prevista dalle misure di cui al Capo II della legge 30 giugno 2016, n. 119.