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Legislatura XVII

Proposta emendativa 20.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
20.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'assunzione e per tutto il periodo di mantenimento della partecipazione nell'emittente da parte del ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente capo è vietata la vendita, singola o in blocco dei crediti deteriorati, classificati come incagli o sofferenze, per un valore inferiore al 50 per cento del valore di mercato della garanzia del credito.