Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'Emittente che fa ricorso all'intervento dello Stato di cui al presente Capo, è fatto divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti; è fatto altresì divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24.