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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.3.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/02/2017  [ apri ]
16.3.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
  3. L'Autorità competente provvede, altresì, entro i termini di cui al comma 1, ad effettuare valutazioni e accertamenti della condotta professionale degli amministratori e funzionari dell'Emittente al fine di accertarne l'imputabilità dello stato di crisi dell'Emittente dovuta al mancato uso, nella gestione patrimoniale, della diligenza del buon padre di famiglia.
  4. Qualora ne accerti la responsabilità, l'Autorità competente, d'ufficio, dispone immediatamente, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, l'interdizione dai pubblici uffici e il divieto di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi all'interno di istituti bancari, creditizi e finanziari. La medesima Autorità dispone, altresì, la restituzione all'Emittente delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai dirigenti e dagli amministratori in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Le somme di cui al presente comma sono destinate, ai fini della ricapitalizzazione, al rafforzamento patrimoniale e sono computate nel valore delle attività dell'Emittente.
  5. L'Autorità competente può altresì stabilire misure di natura cautelare e conservativa verso degli amministratori e i funzionari. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica.
  6. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali previste per la violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di qualsiasi altro obbligo di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Titolo VI del decreto legislativo cui al 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
  7. Resta ferma, altresì, l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo VIII del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
  8. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano anche per gli amministratori e i funzionari degli istituti di Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Chieti precedentemente alla sottoposizione della procedura di risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 2080, sui quali l'Autorità competente svolge gli accertamenti e le verifiche entro sessanta giorni dall'entrate in vigore della presente legge di conversione.