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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.51. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
4.51.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per ricorrere agli interventi previsti dagli articoli 1 e 13 del presente decreto-legge, le banche e gli ente-ponte per tutto il tempo in cui beneficiano della garanzia, ovvero per i cinque anni successivi all'intervento di rafforzamento patrimoniale, non possono distribuire utili e dividendi, devono fissare un tetto ai compensi di manager e dirigenti dei medesimi istituti, in ogni caso non superiore a quello fissato per gli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione, non possono corrispondere bonus e premi di produzione concessi a qualunque titolo, e devono introdurre il divieto per gli amministratori che risultano responsabili di condotte illecite o anche solo di pratiche commerciali scorrette di continuare a ricoprire incarichi nei medesimi istituti.