Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».