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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.02. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
27.02.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 335, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 3 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».