Dopo l'articolo 26-ter aggiungere il seguente:
Art. 26-quater. (Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale in materia di atti persecutori). – 1. All'articolo 612-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La pena è aumentata se quanto previsto al primo comma del presente articolo è commesso da istituti bancari e/o società finanziarie e/o filiali di recupero credito e/o qualsiasi altro soggetto giuridico e/o nella attività di recupero crediti quando vengano messe in atto condotte che esulano e travalichino quanto previsto dalla legge e le norme del codice di procedura civile. La stessa pena si applica alla persona fisica che agisca in proprio o per conto di persona giuridica.»