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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26-ter.050. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
26-ter.050.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere il seguente:

Art. 26-quater.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema del credito in Italia e sulla gestione delle crisi bancarie).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:
   a) verificare la regolarità e la conformità alle normative vigenti del funzionamento del sistema del credito e dei servizi ai risparmiatori;
   b) verificare la piena e corretta attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza stabilite dal Titolo III del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
   c) a verificare la correttezza e la congruità delle condizioni applicate ai risparmiatori da parte dei singoli istituti bancari e di credito, nonché delle procedure per il contrasto degli illeciti e quelle per il ristoro dei risparmiatori danneggiati da condotte scorrette da parte dei medesimi istituti;
   d) accertare quali interventi siano stai posti in essere a tutela dei risparmiatori in seguito alle segnalazioni da questi inoltrate agli organi preposti circa atteggiamenti ingannevoli o illeciti messi in atto da istituti bancari attraverso i propri dipendenti e rappresentanti, anche al fine di proteggere i risparmiatori da danni economici;
   e) verificare il rispetto della normativa vigente con riguardo ai casi di dissesto di istituti bancari e creditizi che hanno avuto luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto Testo unico, con particolare riguardo alle eventuali responsabilità degli amministratori degli istituti di credito coinvolti, e la congruità e accessibilità dei risarcimenti disposti in favore dei soggetti danneggiati;
   f) valutare l'opportunità di una verifica approfondita da parte degli organi di vigilanza sulle attività bancarie di altri istituti di credito suscettibili di trovarsi ad affrontare nel breve periodo situazioni di dissesto finanziario;
   g) effettuare una accurata analisi della compatibilità tra il sistema del credito e quello economico nazionali e le misure europee adottate in questi ambiti;
   h) valutare la congruità della normativa vigente in materia di istituti bancari e di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, e formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio così come costituzionalmente previsto.

  2. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione, presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.
  3. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare, e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
  4. In caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare si provvede alla sostituzione del componente nel rispetto dei medesimi criteri indicati al comma 1.
  5. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, ed è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3.
  7. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento.
  8. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  9. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  10. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato né il segreto d'ufficio. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  11. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, e può richiedere informazioni e documenti a tutte le Amministrazioni coinvolte.
  12. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
  13. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  14. La Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, decide quali atti e documenti possono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti, i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  15. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.
  16. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 15, con la diffusione di informazioni in qualsiasi forma, è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
  17. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.