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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26-ter.01. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
26-ter.01.

  Dopo l'articolo 26-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 26-quater.
(Istituzione di una Commissione di inchiesta).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano nel periodo dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2015, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
   a) valutare l'adeguatezza e la conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia sul sistema bancario italiano, con particolare riferimento alle attività svolte in relazione alla gestione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa;
   b) esaminare lo stato complessivo del settore bancario nazionale, anche in relazione agli andamenti macroeconomici e alle loro conseguenze sulla qualità degli attivi patrimoniali;
   c) valutare l'adeguatezza della disciplina e delle prassi relative all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sull'emissione e sul collocamento di azioni e di obbligazioni, con particolare riferimento alla regolarità delle operazioni riguardanti gli strumenti finanziari emessi dalle banche di cui alla lettera a);
   d) verificare se da parte degli istituti di credito siano stati rispettati i princìpi di buona fede e di trasparenza nella conclusione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, nonché i princìpi regolatori della condotta degli intermediari finanziari, come stabiliti dalle disposizioni di settore e, in particolare, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal relativo regolamento di attuazione di cui alla deliberazione della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2007, e dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e valutare la disciplina e le prassi relative all'attività di vigilanza svolta a tale riguardo dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB;
   e) accertare, in particolare, se corrisponda al vero che, secondo quanto riportato da organi di stampa, la CONSOB avrebbe autorizzato la Banca delle Marche Spa ad un aumento di capitale mediante emissione di azioni per 180 milioni di euro, sebbene la stessa banca avesse precedentemente ricevuto una comunicazione della Banca d'Italia, con cui la stessa ne segnalava lo «scadimento della qualità del portafoglio» e la «rilevante esposizione ai rischi creditizi finanziari»; che la Banca delle Marche Spa avrebbe omesso di comunicare tale circostanza ai sottoscrittori delle azioni emesse; che, nonostante tali rilievi, la Banca d'Italia non avrebbe ritenuto necessario intervenire in relazione a questo aumento di capitale;
   f) accertare eventuali responsabilità degli amministratori, dei direttori generali e dei revisori dei conti delle banche di cui alla lettera a) in relazione al dissesto dei medesimi istituti e al danno subito dai possessori di strumenti finanziari emessi da questi, in ragione dei doveri di vigilanza, delle competenze tecniche e degli obblighi di informazione inerenti alla funzione rivestita, nonché dei conseguenti doveri di tempestiva attivazione e di efficiente intervento per fronteggiare criticità e anomalie emerse da controlli ispettivi interni ed esterni;
   g) accertare eventuali responsabilità delle società di revisione legale che hanno attestato la regolarità dei bilanci delle banche di cui alla lettera a);
   h) valutare la condotta del Governo in relazione alle vicende che hanno interessato le banche di cui alla lettera a), accertando l'eventuale sussistenza di interessi particolari e di conflitti di interessi a carico di membri del Governo medesimo, con riferimento alle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215;
   i) verificare se l'annullamento del valore delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui alla lettera a), disposto dalla Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale di risoluzione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, allo scopo di agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione e la costituzione della società-veicolo (bad bank) per la gestione dei crediti in sofferenza, rappresentasse l'unica scelta praticabile per la soluzione della crisi;
   l) verificare se la svalutazione dei crediti delle quattro banche, per un ammontare complessivo di 7 miliardi di euro, risponda a criteri oggettivi e a reali valori di mercato;
   m) valutare le conseguenze delle procedure di risoluzione adottate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in relazione alle esigenze di tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo nonché dei fondi e delle altre attività della clientela;
   n) accertare le circostanze e le motivazioni della scelta del piano d'intervento adottato per affrontare la crisi delle banche di cui alla lettera a), anche con riferimento ai rapporti intercorsi fra le autorità nazionali e i competenti organi e uffici della Commissione europea nonché all'eventuale intervenuta valutazione di opzioni alternative alla stregua di quanto accaduto in situazioni analoghe verificatesi in altri Stati membri dell'Unione europea;
   o) verificare se siano fondate le affermazioni espresse da Jonathan Hill, Commissario dell'Unione europea per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali, secondo cui le banche italiane avrebbero venduto ai risparmiatori prodotti inadeguati, e, in caso affermativo, le iniziative assunte dalle autorità di vigilanza;
   p) accertare la qualità e la diffusione degli strumenti finanziari ad alto rischio nel sistema bancario italiano, verificando la qualità dei corrispondenti quadri informativi;
   q) valutare l'esistenza di situazioni o elementi di rischio, attuali, potenziali o latenti, e le loro eventuali conseguenze sulla stabilità del sistema bancario italiano;
   r) verificare i contenuti, le condizioni, le rinegoziazioni, le controparti, gli importi e la durata dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati, stipulati dallo Stato, e la conseguente esposizione finanziaria attuale e futura di esso;
   s) verificare la metodologia e la conformità alla regolamentazione europea di settore dell'attività di informazione svolta dalle agenzie di rating verso i mercati finanziari, con particolare riguardo ai criteri di elaborazione e ai tempi di pubblicazione e di diffusione dei giudizi emessi tra il 2010 e il 2015 sul debito dello Stato italiano, accertando altresì le conseguenze che tali giudizi hanno avuto nei mercati internazionali sull'andamento degli investimenti esteri in titoli di Stato italiani;
   t) valutare l'operato dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e delle società di revisione, nonché le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, con riferimento a tutti i casi di crisi che hanno riguardato il sistema bancario italiano dal 1o gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività delle banche, delle istituzioni europee e delle amministrazioni pubbliche nazionali in strumenti denominati in euro, al fine di accertare eventuali violazioni e di valutare le possibilità di ristoro dei danni conseguentemente subiti dai risparmiatori.

  2. La Commissione riferisce alle Camere, con singole relazioni o con relazioni generali, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque annualmente e al termine dei suoi lavori.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 26-quinquies.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo del comma 3.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 26-sexies.
(Audizioni a testimonianza).

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007. n. 124. In nessun caso, per fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
  3. E sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 26-septies.
(Richiesta di atti e documenti).

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
  4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
  5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 26-octies.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione medesima o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 5.

Art. 26-novies.
(Organizzazione interna).

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente della Commissione.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.