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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.050. in Assemblea riferita al C. 4280

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/02/2017  [ apri ]
25.050.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
  Art. 25-bis. (Norme in materia di separazione fra banche commerciali e banche d'affari). – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo.».

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le banche che operano ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.